Il Consiglio di Stato, nel respinge un
motivo con cui si è lamentata in parte qua la discrasia fra la legge di gara e
le prescrizioni di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016
(in tema di offerta economicamente più vantaggiosa), osserva che, trattandosi
pacificamente di linee guida non vincolanti (le quali traggono la propria
fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2
dell’articolo 213 del nuovo codice dei contratti), esse non risultano idonee
a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle
singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara; il testo in
questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si
atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale
volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle
stazioni appaltanti”; il testo in parola risulta ricognitivo di principi di
carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che
caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli
elementi di valutazione delle offerte.
La sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Quinta, n. 6026 del 22 ottobre 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.