La Corte di Cassazione, con riferimento agli obblighi di fatturazione in presenza di una convenzione di lottizzazione che prevede la realizzazione di opere a scomputo oneri, enuncia il seguente principio «nella ipotesi di convenzione di lottizzazione, nella quale la realizzazione di un 'opera pubblica a scomputo degli oneri di urbanizzazione è assoggettata ad Iva qualora l'opera non rientri tra quelle destinate ad esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria, l'obbligo di fatturazione non insorge alla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, ma al compimento delle opere concordate con l'ente territoriale, ed al loro collaudo».

La sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, n. 16533 del 22 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.