Il TAR Milano, con riferimento alla nozione legislativa di bosco, come risultante dai parametri normativi nazionali e regionali applicabili alla fattispecie in esame (articolo 2 del d.lgs. 227/2001 e articolo 42 della L.R. 31/2008), ritiene coerente l’accertamento effettuato dall’Amministrazione Provinciale che ha specificato il parametro normativo e tecnico di riferimento alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei parametri dimensionali e qualitativi della vegetazione presente nell’area, riferiti non alla sola area di proprietà dei ricorrenti ma, al contrario, tenendo conto dell’intero ambito delle aree contigue non interrotto dalla viabilità pubblica in considerazione del contatto tra le chiome degli alberi; pertanto, sempre per il TAR,  il requisito dimensionale risulta, nel caso di specie, correttamente verificato da parte dell’Amministrazione provinciale, tenuto anche conto che la qualificazione di un’area come boschiva non può riservarsi esclusivamente alle zone caratterizzate da vegetazione ad alto fusto, ma deve, al contrario, considerare la sussistenza di un contesto con la preponderanza di vegetazione anche di tipo arbustivo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2228 dell'8 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.