Il TAR Brescia ritiene illegittima una prescrizione di un regolamento comunale recante la disciplina della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile che ammette l’installazione di detti impianti negli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica mediante pianificazione attuativa, purché venga sottoscritto un atto impegnativo da allegare all’istanza con il quale il gestore dell’impianto assume l’obbligo di procedere, a seguito di semplice richiesta del Comune, all’integrale rimozione dell’impianto al fine di consentire la trasformazione prevista dallo strumento urbanistico, e stabilisce che l’amministrazione può prescrivere la prestazione di fideiussione per un importo pari al presumibile costo di rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell’area; ad avviso del TAR, nella sostanza, la statuizione persegue proprio l’obiettivo vietato dal legislatore, ossia l’introduzione di un divieto generalizzato – seppur temporalmente differito – di ubicazione delle strutture in aree estese del Comune, con un forte potere di dissuasione, atteso che l’operazione di allocazione dell’impianto risulterebbe del tutto aleatoria, esposta a tempo indefinito al rischio di uno spostamento coatto susseguente alle scelte discrezionali degli organi comunali, del tutto imprevedibili e del tutto scevre da limiti predefiniti (anche di carattere motivazionale).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 879 del 21 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.