Il TAR Milano precisa che nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un’unica modalità di presentazione dell’offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a danno dell’offerente; nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara; pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2109 del 19 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.