Il TAR Milano ribadisce che la controversia che ha per
oggetto la determinazione dell’importo spettante al Comune in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso da un Consorzio, unitamente alla
correlata pretesa risarcitoria, attiene a diritti soggettivi non incisi
dall’esercizio di poteri imperativi e, pertanto, non appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario; nella sentenza si precisa che, quand’anche si voglia considerare l’attività di
servizio pubblico svolta dal Consorzio, resta fermo che la giurisdizione
esclusiva del giudice amministravo non si estende alle liti aventi ad oggetto
“indennità, canoni o altri corrispettivi”.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2284 del 15 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.