Secondo il Consiglio di Stato, la domanda dell’impresa di ammissione alla procedura concorsuale costituisce una diretta e inequivocabile ammissione del suo stato di crisi e dunque costituisce una procedura “in corso” a norma dell'art. 38 D.lgs. n. 163/2006, che inibisce la partecipazione alla gara, fatta salva la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della deroga di cui all’art. 186-bis della Legge Fallimentare; quest’ultima disposizione consente, in via di eccezione, in mantenimento dei requisiti di capacità di cui all’art. 38 lett. a) del d.lgs. 163 cit., alle imprese che o sono già state ammesse al concordato con continuità aziendale ovvero alle società che abbiano presentato l’istanza di ammissione al concordato preventivo "in bianco" o "con riserva" ex art. 161 comma 6 L.F. condizionatamente però all’assolvimento di determinati oneri .

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5966 del 18 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.