Il Consiglio di Stato conferma il recente orientamento secondo cui la presentazione della domanda di accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, non comporta alcuna paralisi dei poteri sanzionatori già esercitati dal Comune e, dunque, non determina l'inefficacia sopravvenuta dell'ingiunzione di demolizione emessa; la presentazione dell'istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria; dal diniego di sanatoria, quindi, non consegue la necessità di innescare un nuovo iter procedimentale, inteso alla riedizione del potere sanzionatorio.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5124 del 31 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In senso conforme cfr. la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6233 del 5 novembre 2018 consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.