Il TAR Milano precisa che, configurandosi l’articolo 120 c.p.a. come norma di stretta interpretazione, nell’ambito di applicazione della precitata disposizione non rientra la fattispecie della concessione di bene pubblico e, conseguentemente, torna a valere la regola generale, per cui gli atti endoprocedimentali (quali le esclusioni e le ammissioni alla gara) vanno impugnati unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento, ovverosia l’aggiudicazione definitiva del contratto; in questa ottica, nemmeno l’aggiudicazione provvisoria deve essere impugnata, atteso che ad essere lesivo dell’interesse di cui la stessa è portatrice e solamente l’atto di aggiudicazione definitiva.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2257 del 12 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.