Il TAR Brescia ribadisce che la tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica; si tratta di poteri distinti che perseguono obiettivi di interesse pubblico diversi e che, pur potendo venire a intersecarsi, mantengono la loro autonomia; in linea generale, come l’affermazione della compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio non implica automaticamente la sua conformità alla strumentazione urbanistica, così l’approvazione di una convenzione urbanistica relativa a un’area assoggettata al vincolo paesaggistico non comporta un obbligo per la Soprintendenza di consentire sempre e comunque l’edificazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 907 del 22 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.