Il TAR Milano ribadisce che non può ritenersi automaticamente illegittima una gara di appalto per il solo fatto che le relative operazioni si siano svolte in un lungo lasso di tempo: il protrarsi delle operazioni di gara per molto tempo non rende, di per sé, automaticamente illegittima la procedura di gara, in quanto il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni non è di tale assolutezza e rigidità da determinare sempre e comunque, laddove vulnerato, l’illegittimità degli atti di gara, soprattutto allorquando la procedura, per la complessità delle operazioni valutative e il numero dei partecipanti alla gara, si protragga per numerose sedute.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.