Il TAR Milano:
- dopo aver preso atto che il disciplinare di gara stabiliva che “Il numero massimo di pagine utilizzabile per l’elaborazione dell’offerta tecnica è di complessive 10 pagine (pari a 20 facciate), con interlinea almeno ‘1.5 righe’ e dimensioni carattere almeno “12 Times New Roman”. Le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice…” e che il controinteressato, nella redazione dell’offerta, ha utilizzato il carattere “12 Times New Roman”, ma ha comunque ridotto la spaziatura del carattere in maniera tale da comprimere notevolmente il testo in senso orizzontale, in guisa tale da “raddoppiare” sostanzialmente il contenuto della propria offerta tecnica;
- precisa che le suindicate prescrizioni della lex specialis, in ossequio ai principi di certezza e di par condicio, non possono che essere interpretate nel senso di consentire l’utilizzo del carattere “12 Times New Roman” soltanto nelle dimensioni standard, senza possibilità di alterazioni del carattere stesso attraverso il ricorso a funzioni riduttive della spaziatura, come quella adoperata dalla controinteressata, altrimenti dandosi la stura ad applicazioni della legge di gara suscettibili di vanificarne la ratio, ispirata ad evidenti esigenze di sintesi, con inevitabile violazione dei surricordati principi di certezza e par condicio;
- aggiunge che, in altri termini, una parte consistente dell’offerta tecnica in questione, di fatto, eccede i limiti dimensionali stabiliti dalla legge di gara, e in quest’ottica la stazione appaltante, anziché valutare l’offerta de qua nella sua interezza avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto la parte di essa che, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare (ossia senza operare alcuna riduzione della spaziatura del carattere rispetto a quella standard), poteva trovare spazio nel numero massimo di 10 pagine (pari a 20 facciate);
- conclude, pertanto, che il motivo di censura va accolto e da ciò discende l’obbligo per la stazione appaltante di operare una nuova valutazione dell’offerta tecnica del controinteressato, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 9 del 4 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.