Il TAR Milano con riferimento a raggruppamento di tipo orizzontale osserva:
<<Va premesso che i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli, sicché è necessario il possesso di requisiti di qualificazione adeguati al tipo di attività che ciascun operatore dovrà svolgere (per tali considerazioni, anche in relazione ad appalti di servizi e forniture nella vigenza del d.l.vo 2016 n. 50, si vedano, tra le altre, Tar Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, n. 347; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 6 marzo 2018, n. 206, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 157; Tar Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 704).
Omissis che ha partecipato alla gara in qualità di mandante del RTI aggiudicatario, raggruppamento di tipo orizzontale, non possiede alcun fatturato specifico relativo ai servizi analoghi oggetto di gara e tale dato emerge per tabulas dalla documentazione di gara.
Ne deriva che Omissis non possiede il requisito di cui si tratta neppure per la porzione di attività che è tenuta ad eseguire nell’ambito del RTI, che è di tipo orizzontale, sicché ciascuno degli operatori risponde verso la stazione appaltante per la parte di servizio che è tenuto ad eseguire.
Sul punto, va ribadito che è di portata generale il principio per cui il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa, sicché esso non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento.
Insomma, la funzione cui sono preordinati i requisiti di qualificazione ne esclude, per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, una loro natura meramente “formale”, risolvendosi essi in requisiti di affidabilità professionale del potenziale contraente, la cui natura “sostanziale” è del tutto evidente, sicché non è possibile riferire un requisito, complessivamente, all’intero raggruppamento, sopperendo alle eventuali carenze di una impresa associata con la sovrabbondanza di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa associata (su tali principi di portata generale si consideri Consiglio di Stato, Ad. Pl., 27 marzo 2019, n. 6).
Tale assetto è coerente, come già accennato, con il carattere orizzontale del RTI e con la disciplina ad esso riferibile.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, l’art. 48 del d.l.vo n. 50/2016, pone due principi per i RTI orizzontali, con il primo sancisce la ripartizione delle parti del servizio destinate ad essere eseguite dai singoli operatori economici riuniti; con il secondo stabilisce la responsabilità solidale, tendenzialmente estesa a tutti i partecipanti al raggruppamento.
Entrambe le previsioni si giustificano in quanto ad esse corrisponda un’assunzione di impegno “responsabile”, cioè supportato da una reale corrispondenza tra attività da svolgere e competenze per farvi fronte. “Se così non fosse, la contestuale richiesta di specifici requisiti di capacità e di una puntuale indicazione delle quote imputabili ai singoli operatori riuniti, risulterebbe priva di significato, non ravvisandosi più alcun plausibile interesse della stazione appaltante ad imporre una suddivisione della parti del servizio e ad esigerne una indicazione vincolante da parte dei concorrenti in gara” (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 347)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 193 del 21 gennaio 2021.