Il TAR Brescia osserva che: «1.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, l'art. 11 del codice dell'ambiente d. lgs. n. 152/2006 costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima, sicché, stante la sua natura endoprocedimentale, il relativo provvedimento non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, prima della definizione del procedimento pianificatorio (T.A.R. Genova, sez. I, 26/02/2014, n. 359; T.A.R. Milano, sez. II, 09/05/2013, n. 1203; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19/12/2012, n. 5256; T.A.R. Ancona, sez. I, 22/06/2012, n. 444; Consiglio di Stato, sez. IV, 14/07/2014, n. 3645).
Per le stesse ragioni costituisce atto endoprocedimentale e non immediatamente lesivo quello con cui l’Amministrazione, a seguito di apposita verifica preliminare, stabilisce di escludere il progetto di pianificazione urbanistica o di una sua variante dall’assoggettamento a valutazione ambientale strategica.
In sostanza, ogni valutazione in merito al potenziale impatto ambientale della pianificazione urbanistica è destinato a trasfondersi, e a rimanere assorbito, nella pianificazione medesima, sicchè soltanto gli atti con cui è definitivamente approvata quest’ultima possono dispiegare concreti effetti lesivi nei confronti dei soggetti direttamente incisi dalla pianificazione, che, pertanto, soltanto nei confronti di detti atti conclusivi della pianificazione hanno titolo ed interesse a dolersi in sede giurisdizionale».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 923 del 28 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.