Il TAR Brescia ribadisce che <<coerentemente al principio di matrice eurounitaria per cui chi inquina paga, «il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale (e connesse attività preparatorie) è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell’area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva» (così, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 1820/2020; nello steso senso, ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, sentenza n. 4590/2020; C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 5447/2020).
Sul proprietario incolpevole incombe solamente una responsabilità patrimoniale, nei limiti del valore del fondo dopo gli interventi di ripristino ambientale, per il caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento ovvero non sia possibile ottenere da questi l’adempimento degli obblighi ripristinatori su di esso incombenti (cfr., C.d.S., Ad. pl., ordinanza n. 21/2013; C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5604/2018).
Spetta alla Provincia (ovvero al Comune sotto la vigenza del D.Lgs. n. 22/1997), anche avvalendosi di elementi presuntivi, secondo il canone del “più probabile che non” che connota l’onere della prova nel processo amministrativo, (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 204/2014), individuare il responsabile dell’inquinamento. Le esigenze di effettività della tutela ambientale consentono, in considerazione della improbabilità di cogliere l’autore sul fatto, di individuare il responsabile, tanto a titolo commissivo quanto a titolo omissivo, dell’inquinamento, sulla scorta di dati fattuali che rendano verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit che un dato inquinamento sia stato causato da un determinato soggetto (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 1489/2016).
La competenza della Provincia all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, peraltro, permane immutata anche nel caso in cui l’area contaminata rientri nel perimetro di un SIN: l’articolo 252 D.Lgs. n. 152/2006, infatti, pone espressamente in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la sola procedura di bonifica e le norme derogatorie sono di stretta interpretazione (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2195/2020)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 47 del 15 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.