Il TAR Milano ricorda che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è riservata alla competenza del Consiglio comunale poiché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione individuato dall'art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698); ne consegue l’illegittimità dell’atto di acquisizione sanante emesso dal dirigente e non dal Consiglio comunale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 68 del 11 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.