Il TAR Brescia precisa che «Solo in presenza di un progetto definitivo o esecutivo che ne definisca ogni aspetto tecnico e che sia corredato dell’impegno di spesa necessario all’esecuzione dell’opera pubblica può ritenersi sussistere il presupposto necessario per poter dichiarare la pubblica utilità dell’opera stessa e, dunque, procedere all’espropriazione delle aree necessarie alla sua realizzazione. Non è, dunque, legittima l’inclusione, tra le aree da acquisire, di quelle per cui non può ancora ritenersi intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, non avendo formato oggetto di un progetto definitivo approvato le opere che andranno ad insistere su di esse».
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 2 del 4 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.