Il TAR Milano precisa che l’omessa notifica non resta sanata dalla spontanea costituzione del controinteressato effettuata al fine di contestare, in via principale, l’omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati; resta fermo, inoltre, che la sanatoria per spontanea costituzione si configura in presenza di una notifica nulla, perché viziata, ma non in presenza di una notificazione radicalmente mancante, ex art. 44, comma 3, cpa.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 199 del 21 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.