Il TAR Milano osserva che «è stato affermato che, anche laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione si renda necessario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative sopravvenute, ciò non può avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell’Amministrazione, bensì soltanto in esito alla rinegoziazione tra le parti, secondo buona fede, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni che non possano più essere adempiute nel modo originariamente convenuto (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 giugno 2020, n. 1166; 10 febbraio 2017, n. 346; 26 luglio 2016, n. 1507)».
Con riferimento alla fattispecie in esame aggiunge il TAR che «a fronte di una puntuale pattuizione contrattuale – ossia quella che prevede il rilascio in favore della ricorrente del certificato di agibilità dei capannoni di sua proprietà, in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 4, quarto comma, della Convenzione) –, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il richiesto certificato, oppure agire in giudizio per ottenere la risoluzione della Convenzione per inadempimento (ove di non scarsa importanza: sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 16 marzo 2020, n. 492) e neutralizzare il prescritto obbligo».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2665 del 30 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.