Il TAR Milano ricorda che «la giurisprudenza (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. II, 3 dicembre 2019, n. 2566) rileva che l’istituto del preavviso di rigetto di cui al succitato art. 10 bis si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza presentata dall’interessato che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615; id., 1 marzo 2018, n. 1269; T.A.R. per la Lombardia - sede di Brescia, sez. II, 4 maggio 2019, n. 434TAR Sardegna, sez. II, 20 settembre 2018, n. 797; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 8 settembre 2017, n. 2137).
Insomma, l’istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di uno apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 484; T.A.R. Lombardia, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 123)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2649 del 30 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.