Il TAR Brescia osserva che: «la valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, Sez. II, sentenza n. 160/2019; della Sezione, recentemente, sentenza n. 679/2020). Invero, l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell’ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 4149/2020).
Ulteriormente, va considerato che cd. la fiscalizzazione dell’abuso è ammessa esclusivamente per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, e non anche per quelli che concretizzano una variazione essenziale, che sono, viceversa, assoggettati, alla sola sanzione demolitoria (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 299/2017)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 926 del 29 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.