Il TAR Milano a fronte di una censura che postula l’assenza di un presupposto normativo per lo svolgimento del procedimento finalizzato alla valutazione di incidenza su sito di importanza comunitaria (SIC), osserva che la stessa si pone in evidente e chiara contraddizione con la richiesta inoltrata dalla stessa ricorrente e finalizzata, per l’appunto, proprio ad ottenere la valutazione di incidenza sul sito importanza comunitaria, sulla base della sua ritenuta necessità.
Precisa, al riguardo, il TAR che: «un siffatto comportamento, con il quale, sostanzialmente, la ricorrente agisce in giudizio negando lo stesso presupposto sul quale aveva invece basato la propria iniziativa in sede amministrativa, costituisce, ad avviso del Collegio, una palese violazione dei canoni della buona fede e correttezza “che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico […] con continuità anche nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto inter partes” (T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 09/09/2019, n. 10797), integrando un’ipotesi di abuso del diritto (processuale) vietata dall’ordinamento, per come da tempo sancito dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (Consiglio di Stato, sez. V, 27/3/2015, n. 1605; idem, 27 aprile 2015, n. 2064; Sez. III, 13-04-2015, n. 1855; T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 09/09/2019, n. 10797; TAR Campania, III, 10 gennaio 2018, n. 154; T.A.R. Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603 per cui: “Espressione dell’abusivo esercizio di un potere, anche processuale, […]è proprio la sua contraddittorietà con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto, in violazione del divieto generale di venire contra factum proprium”).
Circostanza, che, in applicazione del principio per cui, un diritto, se esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, cessa di ricevere tutela, comporta, “l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza della doglianza” (T.A.R. Lazio, cit.)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1 del 30 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.