Il TAR Milano richiama «l’orientamento secondo cui la costruzione oggetto della domanda di sanatoria edilizia deve essere considerata unitariamente. Infatti la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio esclude la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti prive di autonomia funzionale. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Del resto, una volta che risulti l'inaccoglibilità di una istanza per come è stata proposta, l'Amministrazione legittimamente la respinge, senza porsi la questione se una diversa istanza - in ipotesi - avrebbe potuto avere un esito diverso (Cons. Stato, VI, 2 luglio 2018, n. 4033). E’ stato precisato che ai fini della valutazione della domanda di sanatoria edilizia, il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, vale a dire che la costruzione non può essere scissa nei vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa; va esclusa, pertanto, la possibilità di una sanatoria parziale ed è legittimo il rigetto integrale dell'istanza relativa alla costruzione abusiva nella sua interezza, senza che il Comune debba interrogarsi su quale sarebbe l'esito se l'istanza fosse stata confezionata diversamente (T.A.R. Toscana, sez. III, 18/09/2019, n.1247)».
Aggiunge tuttavia il TAR che «pur riaffermando il principio per cui è precluso il rilascio di una sanatoria parziale perché ciò significherebbe accordare al richiedente un titolo diverso nel contenuto rispetto alla domanda da lui presentata, la giurisprudenza continua a far salvo il particolare caso in cui la relazione tecnica illustrativa della domanda di sanatoria risulti scindibile in parti autonome, avuto riguardo in particolare all’impiego di più modelli per la redazione della domanda (Cons. Stato, II, 16 aprile 2020, n. 2434)» (come nel caso esaminato dal TAR ove gli abusi presentavano una loro autonomia e netta distinzione, sia dal punto di vista temporale, sia funzionale).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2575 del 22 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.