Il Consiglio di Stato precisa che «se è vero che, nel processo amministrativo, l’omesso deposito di copia autenticata non può determinare l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del gravame, in quanto l’art. 94 c.p.a., nel disporre che nel giudizio di appello, unitamente al gravame, deve essere depositata anche una copia della sentenza impugnata, non richiede che si tratti necessariamente di una sua copia autentica, come invece è previsto espressamente dall’art. art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’inammissibilità dell’appello deve essere, al contrario, dichiarata nel caso di mancata produzione in grado di appello di alcuna copia della sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2014 n. 2773 nonché, più di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2019 n. 1136)».

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7133 del 17 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.