Il TAR Milano, con riferimento ai requisiti generali, di capacità tecnica e finanziaria in caso di partecipazione a una gara di appalto da parte di un consorzio, precisa che:
«mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria riguardano il consorzio, se quelli di ordine generale fossero accertati solamente in capo a quest’ultimo, e non anche ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura, consentendo la partecipazione di soggetti privi dei necessari requisiti, derivandone che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti individualmente dalle singole imprese consorziate (C.S., Sez. V, 5.6.2018, n. 3384).
Conseguentemente, in base a quanto disposto nel c. 7 bis dell’art. 48 cit. [del d.lgs. n. 50 del 2016 n.d.a.], la designazione di un’impresa diversa da quella indicata in sede di gara è consentita a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
[Omissis] l'assenza di requisiti in capo all'impresa consorziata, incide sulla partecipazione dell'intero consorzio, senza che sia pertanto possibile neutralizzare tale effetto ostativo attraverso il ricorso a modelli riparatori di tipo sostitutivo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6.3.2019, n. 1304)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2298 del 25 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.