Il TAR Milano precisa che la nozione di pergotenda è riferibile solo ad opere che, pur non essendo destinate a soddisfare esigenze precarie, non necessitano di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3309; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190); tale tipologia di intervento non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3309); deve quindi trattarsi di un mero arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (così Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).


TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2472 del 10 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.