Il TAR Milano precisa che quanto al numero di lotti aggiudicabili, l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare”; l’introduzione di un limite massimo di lotti aggiudicabili rappresenta una facoltà e non già un obbligo a carico delle stazioni appaltanti, facoltà che, per di più, deve specificamente trovare espressione nel bando di gara; il limite massimo di lotti aggiudicabili, quindi, costituisce una deroga alla regola generale per cui non vi sono limiti ai lotti aggiudicabili a un solo concorrente; in quest’ottica, la possibilità di stabilire un limite alla aggiudicazione di tutti i lotti di cui all’articolo 51 del Codice dei contratti è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non è – da solo e di per sé — sintomo di illegittimità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.