Il TAR Milano ricorda che:
«Come noto, l’art. 80 comma 5 lettera “c” citata (oggi lettera “c-bis” dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 135/2018 convertito con legge n. 12/2019), consente alle stazioni appaltanti di desumere il comportamento di gravi illeciti da ogni pregressa vicenda professionale dell’operatore economico; da ciò consegue l’onere per l’operatore di portare a conoscenza dell’amministrazione le informazioni relative alla propria attività, per consentire all’amministrazione stessa una ponderata valutazione dell’integrità e dell’affidabilità di ogni partecipante alla gara (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6615/2020, oltre a sez. III n. 6530/2020 e sez. VI, n. 6743/2020; fra la numerose decisioni di primo grado, preme citare TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 806/2020 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 1881/2020).
Spetterà poi all’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, apprezzare le vicende professionali dell’impresa partecipante, per individuare il punto di rottura dell’affidamento del futuro contraente (sul punto preme rinviare altresì alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2020)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2456 del 9 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.