Il TAR Milano, in presenza di provvedimento che costituisce presupposto di validità di un provvedimento consequenziale e non un elemento essenziale dello stesso, precisa che:
«il suo intervenuto annullamento in sede giurisdizionale non determina la caducazione automatica dell’atto conseguente (sulla nozione di atto presupposto, da ultimo, Consiglio di Stato, III, 10 novembre 2020, n. 6922), ma semplicemente ne vizia il contenuto, con l’effetto che se l’atto conseguente non viene rimosso dall’ordinamento – dall’Amministrazione in via di autotutela, oppure, con una pronuncia di tipo costitutivo, dal giudice – lo stesso si consolida e diviene inoppugnabile. Difatti, non sempre ciò che segue cronologicamente si pone in rapporto di causalità giuridica con ciò che lo precede, visto che l’atto successivo può ritenersi travolto dall’annullamento dell’atto presupposto soltanto allorquando il primo costituisca la specifica, ulteriore (e unica) manifestazione del vizio che ha afflitto il secondo, con la conseguenza che, ravvisato tale vizio, esso non può che congiuntamente invalidare, con effetto caducante, ciò che ne è il prolungamento. Un diverso regime deve applicarsi alle «vicende amministrative che traggono spunto da un assetto fattuale determinato da atti eventualmente illegittimi, ma che, rispetto a questi ultimi, non ne amplificano il vizio, ma, muovendo da quella condizione, evolvono in episodi della vita affatto autonomi. Non è infrequente, in altri termini, che gli estremi di fatto che si concedono all’azione amministrativa siano indotti da provvedimenti che precedono quest’ultima in via temporale, senza peraltro pregiudicarla giuridicamente: sono i casi in cui il post hoc non diviene giuridicamente un propter hoc. Nel linguaggio della giurisprudenza, infatti, l’effetto caducante è del tutto eccezionale, ed esige e “l’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale”, e che il secondo atto sia “inevitabile ed ineluttabile conseguenza (ndr: dell’atto presupposto) e senza necessità di nuove valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (ad es. Cons. Stato, sez. IV. n. 3001 del 2018; id. sez. V, n. 2168 del 2018)» (T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 6 novembre 2020, n. 11551)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2367 del 2 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.