Il TAR Milano precisa che «Il nostro ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione, non vieta le ATI c.d. sovrabbondanti, sicché, come precisato dalla giurisprudenza, non può ritenersi illegittima l’ammissione in gara, e la successiva aggiudicazione della stessa, in favore di una associazione temporanea di imprese la cui mandataria sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara singolarmente, e quindi “sovrabbondante e/o sovradimensionata” in relazione alle esigenze della stazione appaltante, nel caso in cui la lex specialis non contempli uno specifico divieto di costituzione di raggruppamenti “sovrabbondanti”; invero, in assenza di uno specifico divieto del bando in tal senso, risulta pienamente legittima la partecipazione alla gara della medesima ATI (C.d.S., n. 560/2017; T.A.R. Puglia - Bari, n. 14/2015)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2517 del 17 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.