Il TAR Brescia ritiene illegittima una disposizione di un PGT che assoggetta a preventiva autorizzazione comunale l’abbattimento di alberi di alto fusto siti all’interno di aree agricole di proprietà privata e subordinatamente alla presentazione da parte del richiedente di un progetto di ripiantumazione o comunque di sostituzione delle piante ritenuto adeguato dall’Amministrazione.
Osserva al riguardo che «norma in questione è stata adottata in assenza di una previsione normativa di rango sovraordinato che la legittimasse, in violazione del principio di legalità che governa e condiziona la legittimità dell’azione amministrativa. Lo stesso art. 10 comma 4 della Legge Urbanistica Lombarda (L.R. 12/2005), nel prevedere che “Il piano delle regole: a) per le aree destinate all'agricoltura: 1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salva-guardia”, aggiunge che tale disciplina deve essere dettata “in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda”, ossia in conformità con quanto previsto dagli artt. 59 e ss. della stessa legge regionale, i quali dettano norme specificamente riferite alla attività di “edificazione” consentita nelle aree destinate all’agricoltura, senza attribuire al pianificatore comunale poteri ulteriori genericamente riferiti ad ogni possibile utilizzazione del suolo, che possano in qualche modo legittimare previsioni pianificatorie dirette ad incidere in senso limitativo sull’esercizio di facoltà dominicali tipiche quali la scelta delle colture praticabili (come nel caso deciso dalla Sezione nel precedente sopra citato del 2005) o l’abbattimento delle alberature di proprietà privata (come nel caso qui in esame). E tali considerazioni consentono persino di prescindere dal rilevare, comunque, la palese irragionevolezza di una previsione regolamentare, quale quella (omissis) in questione, che, a rigore, imporrebbe agli imprenditori agricoli di richiedere la preventiva autorizzazione comunale anche per procedere al taglio di un solo albero di alto fusto (o, addirittura, di una sola ceppaia) sui terreni di loro proprietà, visto che la norma non ricollega la necessità dell’autorizzazione al ricorrere di soglie quantitative minime di alberature o di ceppaie da abbattere».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 796 del 16 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.