Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumendo l’illegittimità dei provvedimenti del Comune di diniego delle autorizzazioni commerciali, ha dedotto di aver patito un danno consistente nella mancata corresponsione del canone di locazione da parte della società promissaria conduttrice, a sua volta causato dall’impossibilità di aprire il punto vendita; secondo la ricorrente poi il mancato rilascio delle autorizzazioni è motivo di risoluzione del contratto preliminare di locazione.
Il TAR osserva in via generale che:
<<le disposizioni di un contratto di diritto comune e le condizioni e i termini apposti dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, anche se ancorati a vicende ed eventi pubblicistici, sono idonei a vincolare soltanto le parti contraenti senza che ne derivi alcuna implicazione per l'Amministrazione.
L'inosservanza di un termine o il verificarsi di una condizione risolutiva, pur dipendente da provvedimenti amministrativi, non può essere opposta all’Amministrazione di riferimento, che resta estranea al contesto negoziale. È palese infatti che l'attività pubblicistica autoritativa giammai potrebbe essere condizionata e/o subordinata ad accordi privatistici, a cui peraltro l’Autorità pubblica è rimasta totalmente estranea, come avvenuto nel caso di specie.
L'apposizione di una condizione risolutiva dipendente dall’esercizio dell’attività autoritativa da parte di una pubblica Amministrazione è una scelta delle parti contraenti, che si assumono i rischi del verificarsi o meno della stessa.
Nella costruzione del regolamento negoziale, le parti hanno convenuto una modalità per liberarsi dalle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare, ovvero apponendo una condizione risolutiva che consentiva, appunto, alle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale, stabilendo altresì espressamente di non avere “più nulla a pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia motivo o costo sostenuto per quanto fatto sino al momento della risoluzione”>>.
Ricostruito il rapporto privatistico tra le parti contraenti, il TAR è dell’avviso che non sussistano – nella vicenda di cui è causa – gli elementi costitutivi di alcuna fattispecie illecita imputabile al Comune, per difetto dell’antigiuridicità del fatto e del nesso di causalità in termini di danno evento, ovvero di causalità fattuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 13 del 4 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.