Il TAR Milano, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, richiama e fa applicazione nella fattispecie del principio statuito dall’Adunanza Plenaria n. 20/2021, secondo il quale: «la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 62 del 12 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.