Il TAR Milano precisa che, secondo il tenore letterale dell’articolo 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l’interpretazione dello stesso fornita dalla prevalente giurisprudenza, è consentito l’utilizzo dei criteri valutativi di tipo on/off, ossia di quei criteri che, escludendo la graduazione del punteggio tra un minimo e un massimo, attribuiscono un punteggio fisso e automatico ad aspetti qualitativi ritenuti di particolare importanza, la cui assenza giustifica pertanto l’attribuzione di un punteggio pari a zero (Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2021, n. 1313); la previsione di criteri quantitativo-tabellari di tipo on/off non è dunque di per sé stessa illegittima ma può diventarla ove l’utilizzo massivo degli stessi sia idoneo a neutralizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta e a dirottare la valutazione esclusivamente sugli aspetti quantitativi, sostanzialmente dissimulando l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 150 del 24 gennaio 2022.
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