Il TAR Milano osserva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, interventi come quello all’attenzione del Collegio (realizzazione di una platea in cemento armato e la posa di un palo porta antenne alto 30 metri, oltre ad un pennone di 4 metri, impianti e manufatti accessori per impianti e contatori) costituiscono nuove costruzioni, come tale soggette alle regole in tema di distanze fissate dai Regolamenti comunali; osserva, infatti, il Giudice d’appello che “le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, soggette ad una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio, restano, in ogni caso, nuove costruzioni che introducono trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e pertanto rimangono soggette al rispetto dei regolamenti edilizi in materia di distanza delle costruzioni, dal confine e da altri fabbricati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19.5.2014, n. 2521); inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia la “specifica rilevanza del limite di distanza dalla strada limitrofa che, come è noto, opera come fascia di rispetto a salvaguardia dei superiori interessi della sicurezza della circolazione dei veicoli”.
Aggiunge il TAR che la statuizione resa dal Giudice d’appello è condivisa dal Collegio atteso che le esigenze di sicurezza a base del mantenimento di una fascia di rispetto non vengono meno in ragione dell’assimilazione ad opere di urbanizzazione primaria; del resto anche altre opere di urbanizzazione primaria sono, comunque, soggette al rispetto di tale fascia non venendo meno per tale ragione la finalità di sicurezza della circolazione dei veicoli.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 43 del 10 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.