Il TAR Milano precisa che l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'opera abusiva e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni; tuttavia, per stabilire l'area ulteriore da acquisire, rispetto a quella di sedime, è necessario provvedere alla sua individuazione e soprattutto si deve motivare in maniera rigorosa l'entità della superficie, entro il limite di legge, che l'amministrazione ritiene necessario apprendere avuto riguardo ad esclusive finalità urbanistico-edilizie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1889; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 28 agosto 2017, n. 4124).
Difatti, per costante giurisprudenza, l'individuazione dell'ulteriore area va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, indicando un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (Consiglio di Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3097; VI, 5 aprile 2013, n. 1881; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 maggio 2018, n. 1198).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 91 del 17 gennaio 2022.
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