Il TAR Brescia, a fronte di un motivo di ricorso con il quale si asserisce che l'art. 167 del d.lgs n. 42 del 2004 non potrebbe essere interpretato in senso letterale, ma dovrebbe essere coordinato con la ratio della normativa sulla tutela del paesaggio che sarebbe sempre riferita alla sola parte visibile del territorio (nel caso di specie aumento di altezza di 60 cm, pari al 6% dell’altezza dell’edificio), osserva:
<<8.1) Il motivo è infondato.
8.2) Secondo quanto statuito dalla dominante giurisprudenza sopra menzionata - e condivisa dal Collegio - l’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 comporta l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in presenza di incrementi di volume, anche di modesta entità, perché la valutazione sulla sussistenza o meno del pregiudizio per il paesaggio è effettuata in astratto direttamente dalla norma, sicché la Soprintendenza si è correttamente attenuta a tale principio dichiarando improcedibile la domanda del ricorrente ...
8.3) Tali considerazioni hanno carattere decisivo.
8.4) Per completezza si osserva comunque come, in una prospettiva di esegesi costituzionalmente compatibile o comunitariamente orientata della norma in questione, si potrebbe – in ipotesi - ritenere di escludere dallo spettro applicativo dell’art. 167 taluni incrementi volumetrici, ma solo allorquando i medesimi: i) siano così esigui da risultare ictu oculi paesaggisticamente irrilevanti; ii) siano imposti (anche indirettamente) da norme nazionali o europee finalizzate al perseguimento della transizione ecologia mediante miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici o riduzione dell'impatto dell’attività edificatoria sul paesaggio.
8.4) Nel caso di specie, peraltro, non sussiste alcuna delle menzionate condizioni in quanto l’incremento di altezza del 6% non può certamente essere ritenuto irrilevante o non percepibile e il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza di interventi rientranti nelle misure di transizione ecologica che abbiano reso necessario l’incremento volumetrico contestato>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 12 del 5 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri