Il TAR Brescia osserva che
<<Come anche di recente chiarito dal Consiglio di Stato, nella sentenza 7530 del 2019, la fattispecie lottizzatoria può manifestarsi innanzitutto nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori: siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all’amministrazione; devono, cioè, valutarsi alla luce della ratio del citato art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare detta potestà programmatoria, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell’espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416).
L’illecito assume invece le sembianze della. lottizzazione “cartolare”, quando tale trasformazione viene predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (c.f.r. Consiglio di Stato Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215): ai fini dell’accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva cartolare non è peraltro sufficiente il mero riscontro del frazionamento del terreno collegato a plurime vendite, ma è richiesta anche l’acquisizione di un sufficiente quadro indiziario dal quale sia oggettivamente possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo di edificazione perseguito mediante gli atti posti in essere dalle parti. (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5108).
La mera traslazione del posizionamento di un edificio espressamente previsto dalla pianificazione generale e di dettaglio in zona completamente urbanizzata non può, quindi, in alcun modo integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva, ma, al più, di variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del DPR 380/2001 che, alla lettera c), richiama proprio la “localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza” ovvero, considerato che la norma regionale non contiene analogo richiamo nella definizione di quelle che debbono essere considerate variazioni essenziali, una “difformità parziale”>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1146 del 30 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.