Il TAR Milano ritiene inammissibile l’impugnazione del provvedimento comunale reso a conclusione del procedimento di “istruttoria preliminare facoltativa”, disciplinato dall’art. 40 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano, e che ha ritenuto non ammissibile la richiesta di intervento edilizio proposto dalla parte ricorrente.
Precisa il TAR che dal procedimento disciplinato dalla normativa richiamata non scaturisce l’adozione del provvedimento definitivo e conclusivo in ordine al rilascio o meno del richiesto titolo edilizio, ma è soltanto finalizzato a porre in essere un’attività prodromica all’assunzione del provvedimento finale, il quale dovrà recepire anche gli esiti del predetto procedimento istruttorio preliminare, unitamente agli altri aspetti non esaminati in sede di istruttoria preliminare.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2897 del 23 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.