Il TAR Milano, dopo aver ricordato che ai sensi dell’Allegato B alla L.R. Lombardia 2/2/2010, n. 5  sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 6, gli «Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema», reputa che, ai fini della verifica del rispetto della soglia delle 150 t/g, la norma deve essere interpretata nel senso che, laddove essa richiama le «materie complessivamente in ingresso al sistema», intende fare riferimento alle materie in ingresso nell’impianto di trattamento e non, invece, genericamente, alle materie in entrata nell’azienda dov’è ubicato l’impianto.
Queste ultime, a ben vedere, non possono rilevare ai fini della verifica della potenzialità dell’impianto poiché, da un lato, non è certo il momento in cui le stesse saranno effettivamente «trattate», non essendo prescritto di immettere nell’impianto tutte le biomasse il giorno stesso del loro arrivo in azienda; e, dall’altro, il relativo rifornimento dipende da circostanze che non sono del tutto dipendenti dalla volontà del gestore dell’impianto (ma legate, ad esempio, al ciclo stagionale della coltura di provenienza).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2792 del 13 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.