La fattispecie esaminata dal TAR Milano concerne una variante al PGT che prevede di ricomprendere l’area di parte ricorrente tra gli ambiti di rigenerazione urbana e classificata come suolo urbanizzabile; la ricorrente non presenta osservazioni; l’Amministrazione, in sede di approvazione, decide di stralciare l’area della ricorrente dagli ambiti di rinnovamento urbano e rigenerazione ambientale inserendola tra le Aree per il verde di nuova previsione e ciò in conseguenza dell’esame di una osservazione presentata da un confinante.

Il TAR osserva:
<< come la fattispecie alla propria attenzione presenta dei tratti di peculiarità che rendono fondate le censure di parte ricorrente nella parte in cui lamenta la violazione dei principi sottesi alla pianificazione. Deve, infatti, considerarsi come la scelta operata nel Piano adottato non sia, come spiegato, una mera ipotesi ma, al contrario, sia sorretta da analitiche valutazioni istruttorie (tra cui la v.a.s. che, secondo l’art. 4, co. 2, della L.r. n. 12/2005, è, comunque, effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione) che servono ad una compiuta disamina della situazione fattuale nella direzione che l’Amministrazione intende imprimere all’uso del proprio territorio. Nel caso di specie la scelta di inserire gran parte dell’area dalla ricorrente negli a.r.u. non può, quindi, che ritenersi la conseguenza di una valutazione istruttoria mediante la quale si verifica la portata delle scelte che il Comune intende compiere. Rispetto alla scelta adottata l’Amministrazione opera un evidente riesame in fase di approvazione pur senza che vi sia una specifica osservazione da parte dell’interessata né un rilievo da parte di un Ente sovraordinato. Lo fa esaminando l’osservazione di un soggetto terzo che non si sostanzia, però, nella richiesta di modifica della decisione concernente l’area di OMISSIS che costituisce solo il termine di paragone per ottenere una miglior disciplina (omologa a quella di OMISSIS) rispetto a quella impressa dal Piano adottato alla propria di area. L’Amministrazione comunale disattende tale richiesta lasciando la destinazione dell’area del terzo immutata ed allineando a questa l’area di OMISSIS. In sostanza, il Comune non muta la disciplina relativa all’area di chi presenta le osservazioni ma di un soggetto terzo.
6.7. Ora, pur volendo ipotizzare la correttezza del ragionamento comunale nella parte in cui predica la non necessità di una stretta coincidenza (anche in termini soggettivi) tra osservazioni dei privati e modifiche conseguenti alle stesse deve, comunque, ritenersi che simile ricostruzione abbia senso solo qualora la modificazione indotta dal riesame stimolato dall’osservazione abbia comunque un forte supporto istruttorio e motivazionale. In sostanza, simili modificazioni potrebbero in astratto predicarsi a condizione che la scelta approvata abbia un sostegno nell’istruttoria condotta nella fase preparatoria del Piano e tale aspetto sia, altresì, chiaramente esplicitato dal Comune. Diversamente opinando, non tanto le scansioni procedimentali ma proprio le esigenze che le stesse realizzano e che sono sopra descritte verrebbero deprivate del rilievo che la legislazione regionale vi conferisce.
6.8. Nel caso di specie, la modifica viene giustificata invocando le certamente legittime esigenze di limitazione del consumo del suolo ma simile affermazione non si confronta in modo puntuale con la diversa scelta operata dal Piano adottato non spiegando, quindi, le ragioni per le quali il perseguimento di tale obiettivo debba passare attraverso una sostanziale rivisitazione di una concreta scelta già effettuata e, comunque, conforme alla storia urbanistica dell’area>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 50 del 11 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.