Il TAR Milano osserva che normalmente la notificazione mediante posta elettronica certificata si perfeziona, anche per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella sua casella di posta elettronica, determinandosi da tale momento una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 cod. civ. Spetta infatti al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente; sicché all'inerzia consegue appunto il perfezionamento della notifica (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; id., 21 agosto 2019, n. 21560; id. sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819).
Ciò premesso, il TAR precisa che la stessa ricorrente non nega di aver ricevuto l’atto di cui si discute nella casella di posta elettronica, ma rileva di non aver potuto prendere tempestiva visione del suddetto atto in quanto contenuto in un allegato non leggibile.
Rileva però il Collegio che tale circostanza è del tutto ininfluente posto che l’interessata, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe dovuto sin da subito far presente alla Amministrazione procedente di aver ricevuto una PEC con allegato illeggibile, onde permettere a quest’ultima di rimediare all’inconveniente. La ricorrente è rimasta invece del tutto inerte, provvedendo addirittura, come essa stessa riferisce, a spostare il messaggio nel cestino del p.c.
Per il TAR deve pertanto ritenersi, in tale quadro, che la comunicazione si sia perfezionata nel giorno di consegna del messaggio PEC nella casella di posta elettronica della ricorrente e tale data costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto contenuto nell'allegato alla p.e.c.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 136 del 24 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.