Il TAR Brescia, a fronte di una eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto la procura alle liti è antecedente alla predisposizione del ricorso e quindi, secondo la prospettazione di parte resistente, il ricorrente, dopo aver firmato la procura, sarebbe rimasto nell’ignoranza circa il contenuto del ricorso, il quale, per questo motivo, non sarebbe collegabile alla sua volontà, osserva;
<<(a) relativamente all’eccezione di inammissibilità, si osserva che l’art. 40 comma 1-g cpa non richiede la sottoscrizione contestuale del ricorso e della procura alle liti. Un simile adempimento non è imposto neppure dall’art. 8 del DPCM 16 febbraio 2016 n. 40, con riferimento al processo amministrativo telematico. Parimenti, nessuna contestualità è richiesta dalla nuova disciplina del processo amministrativo telematico, raccolta dapprima nel DPCS 28 dicembre 2020 e ora nel DPCS 28 luglio 2021 (v. art. 8);
(b) in effetti, non vi è alcuna esigenza processuale che imponga la contestualità dei due atti. La procura alle liti può essere indifferentemente anteriore o contestuale alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, perché in entrambi i casi è possibile stabilire un collegamento tra la volontà del ricorrente e quanto esposto nel ricorso. Il collegamento non deve riguardare necessariamente ogni dettaglio della difesa tecnica, essendo quest’ultima di esclusiva competenza del professionista. Non occorre quindi che il ricorrente abbia letto e approvato il contenuto del ricorso, o che si possa presumere che lo abbia letto e approvato, ma è sufficiente che abbia dato preventivamente un incarico riferibile al ricorso. Al resto provvedono altri strumenti, tradizionali o telematici. La certezza della provenienza della procura dal ricorrente è garantita dal potere di certificazione riconosciuto al difensore, che autentica la sottoscrizione. L’apposizione virtuale della procura in calce al ricorso è determinata ex lege dal deposito della stessa con modalità telematiche, come documento informatico o come copia asseverata, unitamente all'atto a cui si riferisce (v. art. 8 comma 3 del DPCS 28 luglio 2021)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1147 del 30 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri;