Il TAR Milano precisa che rispetto ad una ordinanza contingibile e urgente non rileva la risalenza nel tempo della situazione di pericolosità, atteso che il momento in cui l’ordinanza è adottata segna il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l’intervento per scongiurare il danno; come pure non rileva che nessun accadimento si sia realizzato successivamente all’adozione dell’ordinanza, considerato che l’operato dell’Amministrazione deve essere verificato ex post ma sulla base di una valutazione prognostica in ragione degli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’adozione dell’atto (c.d. criterio della “prognosi postuma”).
Aggiunge il TAR che, non avendo le ordinanze contingibili e urgenti carattere sanzionatorio, ma solo ripristinatorio, non richiedono la previa individuazione di una responsabilità in capo al proprietario dell’area; difatti, l’ordinanza viene indirizzata al predetto proprietario in quanto si tratta del soggetto che si trova in rapporto diretto con il bene e che per tale ragione ha la possibilità di eliminare la riscontrata situazione di pericolo; la natura poi di atto doveroso e vincolato nel contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente, fa sì che la stessa non debba essere preceduta da avviso di avvio del relativo procedimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2568 del 19 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.