Secondo il TAR Brescia, la rotazione prevista dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 4/2016 non è imposta qualora la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 04/02/2020, n. 875); indicazione, questa, che compare anche nelle linee guida dell’ANAC numero 4, nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1004 del 2 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.