Il TAR Milano precisa che la previsione di cui all’art. 36 t.u.e. consente di presentare istanza di accertamento di conformità al proprietario e al responsabile dell’abuso; i soggetti legittimati sono, quindi, due: il proprietario (o i proprietari in caso di comunione del diritto reale) dell'immobile e il responsabile dell'abuso (o i responsabili ove siano più d’uno) che potrebbe non avere una relazione giuridica qualificata con il bene ma è, comunque, titolare dell’interesse alla rimozione degli effetti negativi derivanti dalla realizzazione di opere abusive.
In ordine al rapporto tra i due soggetti, il TAR Milano ricorda che il Consiglio di Stato evidenzia, in relazione alla diversa previsione dell’art. 31 della L. n. 47/1985, come non sia comunque consentito il rilascio della conseguente concessione edilizia in sanatoria senza che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.5.2018, n. 3049). Con specifico riferimento alle situazioni di comproprietà il Consiglio di Stato sottolinea come “il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene, pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso”; non può, quindi, riconoscersi legittimazione “al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento”; pertanto, “in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di c.d. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 12.3.2020, n. 1766).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2919 del 24 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.