Il TAR Milano precisa che
<<la revoca del mandato ad entrambi i difensori, effettuata dalla parte ricorrente …, non seguita dalla nomina e dalla costituzione in giudizio di un nuovo difensore, non incide sul rapporto processuale, il quale, a differenza del rapporto di prestazione d’opera, resta validamente costituito ai fini della prosecuzione del giudizio>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2774 del 9 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.