Il TAR Milano, con riferimento ad un ricorso eccedente i limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167 e succ. mod., osserva come tale superamento debba essere “comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l'obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine” (Consiglio di Stato, Sez. III, 12.10.2020, n. 6043).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2569 del 19 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.