Secondo il TAR Milano risulta illegittimo l’operato dell’Amministrazione Provinciale che, in sede di screening ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, ha disposto di assoggettare a VIA un progetto che - in applicazione di criteri predeterminati di cui alla DGR 11317/2010, vincolanti per l’Amministrazione stessa quali autolimiti alla propria discrezionalità - è risultato pacificamente non soggetto a VIA.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2895 del 23 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.