Il TAR Milano osserva che ai sensi dell’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 nonché dell’art. 14 del successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 “I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”. A sua volta l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone, al comma 3, che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.
Il dato positivo sopra richiamato fornisce la regola da applicare, con la conseguenza che occorre avere riguardo al “momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione” fornita dal gestore di posta elettronica certificata.
Nella fattispecie il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso in presenza di una ricevuta di accettazione che è stata generata alle ore 00:00:38 del giorno successivo al giorno di scadenza del termine.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2893 del 22 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.